Prevenzione incendi e pratiche antincendio

Valutazione del rischio incendio, progetti e pratiche ai Vigili del Fuoco per le attività soggette ai controlli.

Le attività elencate nell'allegato I del DPR 151/2011 sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e sono divise in tre categorie, A, B e C, in base alla dimensione e al livello di rischio. Per le categorie B e C serve prima l'esame del progetto da parte del Comando; per tutte l'attività si avvia presentando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) antincendio, e la conformità va attestata di nuovo con il rinnovo periodico.

In tutti i luoghi di lavoro, soggetti o no ai controlli, il datore di lavoro deve valutare il rischio di incendio e adottare le misure di prevenzione, protezione e gestione dell'emergenza previste dai decreti del 2021 (DM 1, 2 e 3 settembre 2021). I progetti e le asseverazioni presentati ai Vigili del Fuoco sono firmati da professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno.

Tutte le attività sono su preventivo.

  • Valutazione del rischio incendio — Per tutti i luoghi di lavoro, con le misure di prevenzione, protezione e gestione dell'emergenza (DM 3 settembre 2021 e Codice di prevenzione incendi).
  • Progetto antincendio — Progetto per l'esame da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, necessario per le attività di categoria B e C.
  • SCIA antincendio — Segnalazione certificata di inizio attività con le asseverazioni e la documentazione tecnica richieste.
  • Rinnovo periodico di conformità antincendio — Attestazione periodica che le condizioni di sicurezza antincendio non sono cambiate (l'ex rinnovo del CPI).
  • Volture e modifiche — Pratiche per il cambio di titolare dell'attività e per le modifiche che incidono sulla sicurezza antincendio.
  • Richieste di deroga — Istanza di deroga quando una misura prevista non è applicabile, con le misure alternative proposte.

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