Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria
Sorveglianza sanitaria con medici competenti: visite, accertamenti integrativi e giudizi di idoneità alla mansione.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando la valutazione dei rischi individua rischi per i quali la legge la prevede, per esempio rumore oltre i valori di azione, movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici pericolosi, vibrazioni o uso del videoterminale per almeno 20 ore settimanali. La svolge il medico competente nominato dal datore di lavoro, che definisce il protocollo sanitario in base ai rischi di ogni mansione (artt. 25, 38 e 41 del D.Lgs. 81/08).
Le visite si fanno prima dell'inizio dell'attività, periodicamente secondo il protocollo, al cambio di mansione, alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni e su richiesta motivata del lavoratore. Al termine di ogni visita il medico esprime il giudizio di idoneità alla mansione e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio.
Lo studio organizza il servizio in collaborazione con medici competenti: nomina, protocollo sanitario, calendario delle visite e degli accertamenti, scadenzario, sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro e partecipazione alla riunione periodica.
Tutte le attività sono su preventivo.
- Visita medica — Visite preventive, periodiche, al cambio di mansione e alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni, con il giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente.
- Screening visivo — Controllo della vista per gli addetti al videoterminale: la visita è biennale per chi ha più di 50 anni o è stato giudicato idoneo con prescrizioni, quinquennale negli altri casi (art. 176 del D.Lgs. 81/08).
- Test spirometrico — Esame della funzionalità respiratoria per i lavoratori esposti a polveri, fumi, vapori o agenti chimici che possono colpire l'apparato respiratorio, quando è previsto dal protocollo sanitario.
- Test audiometrico — Controllo dell'udito per i lavoratori esposti al rumore: obbligatorio oltre i valori superiori di azione e, oltre i valori inferiori, su richiesta del lavoratore o quando il medico competente lo ritiene opportuno (art. 196 del D.Lgs. 81/08).
- Elettrocardiogramma — Elettrocardiogramma di base, eseguito quando il medico competente lo inserisce nel protocollo sanitario della mansione.
- Alcol test — Accertamenti sull'assenza di consumo di alcol per le mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni per sé e per gli altri, individuate dalla legge 125/2001 e dall'intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006.
- Drug test — Accertamenti di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti per le mansioni a rischio per la sicurezza di terzi individuate dall'intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, per esempio i conducenti con patente C, D o E e gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- Esami del sangue — Esami ematochimici e monitoraggio biologico, per esempio per l'esposizione ad alcuni agenti chimici, eseguiti quando il protocollo sanitario li prevede.
- Vaccinazioni — Vaccinazioni previste per legge o raccomandate dal medico competente in base ai rischi, per esempio l'antitetanica per le categorie esposte e le vaccinazioni per chi è esposto ad agenti biologici (art. 279 del D.Lgs. 81/08).